Accesso civico semplice
L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE è disciplinato dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Rappresenta il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna ne abbiano omesso la pubblicazione.
L’istanza di accesso civico “semplice” è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ed occorre consenta l’identificazione dei dati, documenti o informazioni oggetto della richiesta per mancata pubblicazione obbligatoria. Non sono accoglibili richieste generiche, tali da non consentire la comprensione della istanza e l’individuazione di quanto richiesto, oppure meramente esplorative. Le Istituzioni scolastiche non sono tenute a produrre dati, documenti o informazioni che non siano in loro possesso al momento dell’istanza.
L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente della Istituzione scolastica statale detentrice dei dati, documenti o informazioni; può essere presentata alternativamente tramite:
a) posta ordinaria;
b) posta elettronica ordinaria - peo;
c) posta elettronica certificata - pec.
Il Dirigente della Istituzione scolastica che detiene i dati, documenti o informazioni, ricevuta l’istanza di accesso civico semplice e verificatane la fondatezza, entro 30 giorni dal ricevimento, curerà in alternativa fra loro:
- la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni richieste nel sito web dell’Istituzione scolastica, oltre alla contestuale trasmissione dei medesimi al richiedente;
- la comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (Decreto Ministeriale 26 maggio 2017, n. 325).
La richiesta di riesame può essere presentata alternativamente tramite:
a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna - Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
b) posta elettronica ordinaria - peo all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it, c) posta elettronica certificata - pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.
Il Direttore Generale conclude il riesame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990).