Accesso civico generalizzato
L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA), è disciplinato dall'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016.
Rappresenta il diritto di chiunque di richiedere dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dall'art. 6, del Decreto Legislativo n. 97/2016. Detto diritto può essere esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto Legislativo.
L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata ed occorre consenta l’identificazione dei dati, documenti o informazioni oggetto della richiesta. Non sono accoglibili richieste generiche, tali da non consentire la comprensione della istanza e l’individuazione di quanto richiesto, oppure meramente esplorative. Le Istituzioni scolastiche non sono tenute a produrre dati, documenti o informazioni che non siano in loro possesso al momento dell’istanza.
L’istanza va presentata esclusivamente al Dirigente della Istituzione scolastica statale detentrice dei dati, documenti o informazioni; può essere presentata alternativamente tramite:
a) posta ordinaria;
b) posta elettronica ordinaria - peo;
c) posta elettronica certificata - pec.
Il Dirigente della Istituzione scolastica che detiene dati, documenti o informazioni oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6, art. 5, del Decreto Legislativo n. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico generalizzato. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso. Decorso tale termine il Dirigente della Istituzione scolastica provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).
Laddove sia stata presentata opposizione da eventuale controinteressato e il Dirigente l’Istituzione scolastica decida comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato. In tale caso i documenti, le informazioni o i dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione di tale ultima comunicazione da parte del controinteressato.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte del Dirigente scolastico competente, entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna (DM n. 325/2017).
La richiesta di riesame (unendo documento di identità in corso di validità) può essere presentata alternativamente tramite:
a) posta ordinaria indirizzata a: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Responsabile della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna - Via de’ Castagnoli 1, 40126 Bologna
b) posta elettronica ordinaria - peo all'indirizzo e-mail: accessocivico@istruzioneer.it,
c) posta elettronica certificata - pec all’indirizzo e-mail: drer@postacert.istruzione.it.
Il Direttore Generale decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.